Month: luglio 2017

Con il coltello in tasca

Scrivo questo articolo per avere un riferimento rapido da mandare come risposta quando qualcuno afferma che in Italia si può andare in giro con un coltello in tasca purché la lama non ecceda la lunghezza di 4 dita.

Risposta breve: cazzate.

Risposta lunga: vediamo perché.

Intanto un elemento dovrebbe farci quanto meno suonare un campanello d’allarme: “le dita” non sono un’unità di misura che si possa portare in tribunale, una misura spannometrica che dovrebbe farci sentire già odore di bufala.

Alcune versioni infatti parlano di 4 cm di lunghezza, e già di questo se ne può parlare. Intanto da dove verrebbe questo limite? Se ne trova riscontro nell’articolo 80 del Regolamento per  l’esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) del 6 maggio 1940:

“Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della Legge:

i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del presente regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.”

Peccato che su tale legge, varata con Regio Decreto n. 635 nel 6 maggio 1940, prevalga la più recente legge 110/75 del 18 aprile 1975 il cui articolo 4 recita:

“Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle. appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4 (1) […]”

Si legge abbastanza chiaramente come ciò che fa differenza non è più la lunghezza della lama ma il motivo per cui abbiamo questa lama al di fuori della nostra abitazione.

Posso quindi avere la giustificazione per portare come me un coltello tattico mentre faccio un’escursione in mezzo ai boschi mentre in metropolitana non potrò avere in tasca nemmeno il coltellino svizzero.

Detto questo, è importante tenere presenti due cose:

  1. Adesso non è che le dimensioni non contino più. Starà sempre alla valutazione dell’operatore che ci troverà il coltello addosso (o in macchina) se tale strumento ha le caratteristiche per poter essere utilizzato nel modo in cui noi stiamo giustificandone il porto. Non potremo insomma giustificare la presenza di un machete nell’abitacolo con la nostra frequenza al corso di intaglio su legno.
  2. C’è una differenza tra un coltello ed un pugnale. Mentre un coltello è definito dalla legge arma impropria, un pugnale invece è arma propria (art. 45 del T.U.L.P.S.) ed il suo porto è sempre vietato, tranne nei casi in cui questo sia concesso come arma d’ordinanza al pari delle pistole alla pubblica sicurezza. E’ importante saperlo perché mentre per avere un coltello in tasca senza giustificato motivo si rischia un arresto da 6 mesi a 2 anni e multa da 1’000 a 10’000 euro, per un porto abusivo di arma c’è l’arresto tra i 18 mesi e i 3 anni.